Venerdì 19 Febbraio 2010 18:09
Abbiamo inviato in data 9 febbraio 2010 una richiesta di parere alla Federazione Italiana Nuoto ed alla Società Nazionale di Salvamento di Genova.Ad oggi, 19 febbriaio, ha risposto solamente la SNS.
Riportiamo sotto le domande con le relative risposte.
Premesse della SNS:
In riferimento alla Sua richiesta in cui vengono posti i quesiti
Quesito n. 1:
In un impianto natatorio costituito da tre vasche, tra loro adiacenti e ben visibili per complessivi mq 550 di superficie d’acqua, è lecito e sufficiente interdire ai bagnanti alcune parti di detti spazi acqua (ad esempio quelli della vasca nuoto da 25 mt., delimitati da regolari corsie galleggianti, oppure una delle vasche secondarie) fino al raggiungimento dei mq 500 aperti al pubblico, così da poter assolvere al servizio di salvataggio con la presenza di un solo assistente bagnanti?
la risposta, per noi, è affermativa purché:
Quesito n. 2
L’utilizzo di spazi acqua, compresi quelli delimitati dalle corsie galleggianti della vasca nuoto, esclusivamente per l’addestramento dei nuotatori con l’assistenza dell’istruttore o allenatore, equivale di fatto all’interdizione al pubblico di tali spazi acqua?
Quesito n° 3:
Gli spazi acqua utilizzati esclusivamente per l’addestramento dei nuotatori con l’assistenza dell’istruttore o allenatore, possono essere dedotti dal conteggio complessivo delle superfici d’acqua nel caso in cui detti istruttori o allenatori siano abilitati anche al servizio di salvataggio e primo soccorso dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero muniti di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione?
La risposta ai quesiti in oggetto è per noi affermativa (la peesn za dell’allenatore /istruttore – bagnin o di salvataggio equivale di fatto alla presenza di un assistente bagnanti in più come richiesto da tale decreto) purché
Quesito n. 4
La prerogativa di poter svolgere contemporaneamente il servizio di istruttore o allenatore e di assistenza bagnanti, limitatamente alle persone presenti negli spazi acqua dedicati all’addestramento in via esclusiva, è riservata alle sole figure professionali abilitate dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto o può essere estesa anche ad istruttori ed allenatori i quali, relativamente al servizio di assistenza bagnanti, abbiano ottenuto il brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da altra società, diversa dalla F.I.N., purchè autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione?
La nostra risposta è affermativa – alla luce della legislazione regionale (ma le uniche regioni che hanno regolamentato espressamente la questione dell’istruzione sportiva sono la Lombardia, la Liguria e la Toscana) purché, anche in questo caso tutto risulti, in ogni fase dell’iter procedurale che prevede l’espressa regolamentazione in sede di formazione del Documento della sicurezza, del Regolamento interno e dei meccanismi che portino il pubblico a conoscenza di tali disposizioni. Restando a disposizione per ogni chiarimento, cordiali saluti. Dott. Giuseppe Marino
Presidente nazionale SNS
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